ene modificato infine il d.lgs. n. 151/2015, fornendo precisazioni in materia di diritto al lavoro delle persone con disabilità.
Nello specifico, viene precisato che la compatibilità dei lavoratori già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, riguarda i lavoratori che abbiano una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60%; viene legato l’importo delle sanzioni ex art. 15, l. n. 68/1999 (sulla violazione dell’obbligo di invio del prospetto informativo e la mancata copertura della quota d’obbligo) alla misura del contributo esonerativo previsto dall’articolo 5, comma 3-bis, della stessa legge; viene chiarito che per le violazioni suddette si applica la procedura della diffida e previsto infine che gli importi delle relative sanzioni amministrative sono adeguati ogni cinque anni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
La circolare Inps n. 95/2016 prevede che non vi è obbligo di reperibilità per le terapie salvavita.
Viene data, così, attuazione ad una modifica introdotta dal Job Act sulle visite fiscali( Art. 25 del Dlgs 151/2015; cfr. anche decreto del ministero del Lavoro dell’11.01.2016)
che esonera dall’obbligo di reperibilità i lavoratori affetti da patologie gravi la cui assenza dall’abitazione è resa necessaria da terapie salvavita o da stati patologici correlati a situazioni di invalidità riconosciuta in misura pari o superiore al 67%.
C’è da precisare però che l’esonero dall’obbligo di reperibilità alla visita fiscale per i lavoratori affetti da grave malattia non esclude i controlli dell’Inps. Sull’istituto, infatti, permane il “potere-dovere” di accertare la correttezza, formale e sostanziale, della certificazione medica e la congruità della prognosi. La norma, infatti, richiede comunque che le motivazioni dell’assenza siano concretamente dimostrate.
Anzi, nonostante ai datori di lavoro sia inibita in questi casi la possibilità di richiedere la visita fiscale, l’Inps li invita comunque a segnalare via Pec “possibili eventi per i quali si ravvisi la necessità di effettuare una verifica”.
Situazioni patologiche che esonerano dalla reperibilità
Quali sono i casi in cui è previsto l’esonero dalla reperibilità?
L’inps, di concerto con i Ministeri della salute e del lavoro,ha delineato il campo di applicazione della nuova disciplina, indicando delle vere e proprie linee guida, indirizzate in particolare ai medici certificanti, contenenti indicazioni sulle varie tipologie riferibili a «terapie salvavita» e al termine «invalidità».
Si indicano, di seguito, le linee guida per l’esonero dall’obbligo di reperibilità:
Sindromi vascolari acute con interessamento sistemico;
- Emorragie severe – infarti d’organo;
- Coagulazione intravascolare disseminata;
- Condizioni di shock – stati vegetativi di qualsiasi etiologia;
- Insufficienza renale acuta;
- Insufficienza respiratoria acuta anche su base infettiva (polmoniti e broncopolmoniti severe, ascesso polmonare, sovrainfezioni di bronchiectasie congenite, fibrosi cistica);
- Insufficienza miocardica acuta su base elettrica (gravi aritmie acute), ischemica (infarto acuto), meccanica (defaillance acuta di pompa), versamenti pericardici;
- Cirrosi epatica nelle fasi di scompenso acuto;
- Gravi infezioni sistemiche fra cui Aids conclamato;
- Intossicazioni acute a interessamento sistemico anche di natura professionale o infortunistica non Inail (arsenico, cianuro, acquaragia, ammoniaca, insetticidi, farmaci, monossido di carbonio eccetera);
- Ipertensione liquorale endocranica acuta;
- Malattie dismetaboliche in fase di scompenso acuto;
- Malattie psichiatriche in fase di scompenso acuto e/o in Tso;
- Neoplasie maligne in trattamento chirurgico e neoadiuvante, chemioterapico antiblastico e/o sue complicanze, trattamento radioterapico;
- Sindrome maligna da neurolettici;
- Trapianti di organi vitali;
- Altre malattie acute con compromissione sistemica (a tipo pancreatite, mediastinite, encefalite, meningite) per il solo periodo convalescenziale;
- Quadri sindromici a compromissione severa sistemica secondari a terapie o trattamenti diversi (a tipo trattamento interferonico, trasfusionale).
Le condizioni
Preme evidenziare che per usufruire dell’esonero devono ricorrere due condizioni che devono sussistere contemporaneamente e che vanno accertate caso per caso: la gravità della malattia e la necessità del ricorso a terapie salvavita.
Si possono definire “gravi” le situazioni caratterizzate da un considerevole disordine funzionale, in grado di coinvolgere sensibilmente la funzione dell’organo o apparato.
Pertanto l’Inps indica che è necessario valutare, nella certificazione di malattia, la sua natura clinica, l’entità della disfunzione che essa crea, il suo concretizzarsi in modo acuto, la sua storia naturale.
Per terapia salvavita si intende solo quella che consente di salvare la vita al paziente ovvero quelle cure «indispensabili a tenere in vita» la persona.
L’esenzione, inoltre, si applica ai lavoratori aventi contratto di lavoro subordinato nel settore privato, mentre sono esclusi i lavoratori iscritti alla Gestione separata Inps (co.co.co.), nonché ovviamente i lavoratori del settore pubblico.
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