Ritoccando il D.lgs. n. 148/2015, il decreto prevede espressamente la possibilità di trasformare i contratti di solidarietà difensivi in contratti di solidarietà “espansivi”, in modo da favorire l’incremento degli organici e l’inserimento di nuove competenze.
La trasformazione può riguardare i contratti in corso da almeno 1 anno e quelli stipulati prima del 1° gennaio 2016, a prescindere dal fatto che siano in corso da dodici mesi o meno. Non potrà prevedersi in ogni caso una riduzione d’orario superiore a quella già concordata e ai lavoratori spetterà un trattamento di integrazione salariale di importo pari al 50% di quella prevista prima della trasformazione del contratto. L’integrazione, a carico del datore di lavoro non è imponibile a fini previdenziali e i lavoratori possono beneficiare dell’accredito contributivo figurativo.
Competenze Anpal e stato di disoccupazione
Attraverso i correttivi apportati ai decreti nn. 149 e 150 del 2015, viene chiarito innanzitutto quali sono le competenze della nuova Agenzia Nazionale per le politiche del lavoro, e precisato inoltre che il lavoratore mantiene lo stato di disoccupazione nel caso in cui svolga rapporti di lavoro (sia autonomo che subordinato) dai quali percepisca redditi tali da non superare la misura del reddito c.d. non imponibile (ossia 8mila euro per il lavoro dipendente e 4.800 euro per quello autonomo).
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