Agosto e voglia di ferie. Ecco allora qualche breve riflessione su questo importante diritto.
L’ 36 della Costituzione stabilisce che le ferie rappresentano un diritto irrinunciabile del lavoratore subordinato, volto a garantire al dipendente sia il recupero delle energie psico-fisiche sia la giusta cura delle proprie relazioni affettive e sociali.
L’art. 2109 del codice civile prevede che il lavoratore abbia diritto a un periodo di ferie retribuito, possibilmente continuativo, da fruire nell’arco temporale disposto dal datore di lavoro, tenuto conto delle esigenze aziendali e degli interessi del prestatore di lavoro. La durata del periodo di ferie è stabilita dalla legge, dagli usi o secondo principio di equità, in proporzione alla durata della prestazione lavorativa.
Il lavoratore ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell’anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione.
La contrattazione collettiva applicata dal datore di lavoro può prevedere che il termine per il godimento delle ferie vada oltre i 18 mesi previsti dalla legge. Nel caso in cui, invece, il termine stabilito dal contratto collettivo sia più breve dei 18 mesi, il superamento del termine può dar luogo alle sanzioni specificamente previste dal contratto collettivo.
Il periodo di ferie annuali previsto per tutti i lavoratori dalla normativa e quantificato dal codice civile in quattro settimane, non può essere sostituito da alcuna indennità, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.
Le farie vanno richieste ed utilizzate entro la fine del rapporto di lavoro, il rischio è di perderle come ha stabilito recentemente la Cassazione , in rieferimento alle richiesta di indennità sostitutiva delle ferie di un primario. In base agli ermellini “alla cessazione del rapporto di impiego le ferie residue” possono essere “monetizzate solo quando il mancato godimento sia determinato da effettive e indifferibili esigenze di servizio, formalmente comprovate, o, comunque, a causa di ragioni indipendenti dalla volontà del dirigente” in tutti gli altri casi le ferie vanno godute come per legge.
Se è invece il datore di lavoro a non concederle le due settimane di ferie nel corso dell’anno di maturazione è soggetto per legge a una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 600 euro che aumenta fino a 4.500 euro se i lavoratori sono più di 10 e si è verificata in almeno quattro anni.
Si ricorda inoltre che in caso di malattia si interrompe il computo dei giorni di ferie per la regola posta dall’art. 6 Conv. OIL n. 132/1970 (*), che vieta la sovrapposizione del periodo delle ferie con altri periodi di astensione dal lavoro. Tale principio si applica a tutti i casi di eventi tutelati previsti dalla norma.
(*) L’OIL – Organizzazione Internazionale del Lavoro è l’agenzia specializzata delle Nazioni Unite che ha come obiettivo il perseguimento della giustizia sociale e il riconoscimento universale dei diritti umani nel lavoro.
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