La Cassazione con sentenza n. n. 14468, pubblicata in data 9 giugno 2017 ribadisce un importante principio per il riparto dell’onere della prova ai fini della determinazione del risarcimento dell’infortunio sul lavoro. Ai fini della configurabilità della responsabilità’ del datore di lavoro per l’infortunio subito dal dipendente o per la tecnopatia contratta, grava su quest’ultimo l’onere di provare la sussistenza del rapporto di lavoro, dell’infortunio o della malattia ed il nesso causale tra l’utilizzazione del macchinario o la nocività dell’ambiente di lavoro e l’evento dannoso, e grava sul datore di lavoro l’onere di dimostrare di aver rispettato le norme specificamente stabilite in relazione all’attività svolta nonché di aver adottato, ex art. 2087 cod. civ., tutte le misure che – in considerazione della peculiarità dell’attività e tenuto conto dello stato della tecnica – siano necessarie per tutelare l’integrità del lavoratore, vigilando altresì sulla loro osservanza, mentre il comportamento del lavoratore è idoneo ad escludere il rapporto causale tra inadempimento del datore di lavoro ed evento, esclusivamente quando esso sia autosufficiente nella determinazione dell’evento, cioè se abbia il carattere dell’abnormità per essere assolutamente anomalo ed imprevedibile.
Condividi questo articolo
HOT NEWS:
- In partenza il corso di autodifesa per lavoratori
- Report: Inchiesta sulla sicurezza sul lavoro
- Licenziamento per superamento del periodo di comporto: un’altra sentenza della Corte di Cassazione ne definisce la natura discriminatoria quando connesso alla disabilità.
- La sicurezza nei luoghi di lavoro (II Parte)
- Primo maggio: è ancora la festa del lavoro?
- STATUA “2020” : Il Sindacato Labor all’inaugurazione
- Bando Personale ATA 2024
- Diritti in piazza: dalla giornata della donna una seria riflessione