La Festa del lavoro ha una lunga tradizione. Il primo “Primo Maggio” nasce a Parigi il 20 luglio del 1889 per commemorare una manifestazione operaia a Chicago repressa nel sangue. A metà del 1800, infatti, i lavoratori non avevano diritti: lavoravano anche 16 ore al giorno, in pessime condizioni, e spesso morivano sul luogo di lavoro. Il 1° maggio 1886 fu indetto uno sciopero generale in tutti gli Stati Uniti per ridurre la giornata lavorativa a 8 ore. La protesta durò 3 giorni e culminò, il 4 maggio, col massacro, una vera e propria battaglia in cui morirono 11 persone (fonte: Focus).
Oggi il primo maggio ha perso l’originaria valenza e si è trasformato in una giornata di “festa” che con i problemi dei lavoratori non ha più nulla a che fare essendosi trasformata in una passerella a favore dei Segretari della triplice.
Il Sindacato Labor, in occasione della festa del lavoro e dell’anniversario della sua costituzione (01/05/2015), vuole essere propositivo ed affrontare una piaga sociale quella dello sfruttamento dei lavoratori mediante subappalti a cascata e distacco, andando ad analizzare potenzialità e criticità della normativa sulla sicurezza del lavoro.
L’approfondimento ad opera del dott. Pantaleo Sternini ci offre la possibilità di un’analisi del tema e una proposta anche alle istituzioni per operare un necessario cambiamento in una visione di un lavoro più giusto e sicuro per tutti.
L’elaborato si compone di due parti di cui la prima tratta il subappalto e il distacco mentre la seconda tratterà le carenze individuate nel D.Lgs 81/08, il ruolo del preposto e dei Tecnici della Prevenzione.
SUBAPPALTI
Il problema dei SUBAPPALTI a cascata finalizzati a ridurre i costi d’impresa e conseguentemente anche quelli della sicurezza rappresentano una delle cause principali che determinano gli infortuni sul lavoro.
Secondo la nostra esperienza dovrebbe essere consentito solo il subappalto di tipo specialistico ovvero l’appaltatore che riceve l’appalto dall’appaltante deve provvedere direttamente all’esecuzione dei lavori operando con proprio personale di fiducia
adeguatamente formato, addestrato ed in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia, personale qualificato informato addestrato, proprie attrezzature di lavoro, idoneità sanitarie previste per legge ecc.. Ovvero il datore di lavoro
si deve assumere il rischio d’impresa direttamente e quindi la responsabilità della gestione del proprio lavoro.
Solo attraverso la propria organizzazione tecnico professionale è possibile attuare un sistema di sicurezza sul lavoro a tutela delle maestranze.
Ad esempio, l’impresa edile che si aggiudica l’appalto per la realizzazione di un manufatto deve svolgere solo ed esclusivamente opere murarie, mentre tutte le altre opere sia impiantistiche che di altra natura specialistica possono essere sub appaltate, purché ogni impresa garantisca la propria autonomia e la propria organizzazione di cantiere.
In tal modo si adempie realmente a quanto il D.Lgs 81/08 che prevede un modello partecipativo che attraverso la valutazione dei rischi e la programmazione mette in atto tutte quelle procedure di prevenzione contro gli infortuni e altri danni alla salute dei
lavoratori.
Nel subappalto i processi devono essere più chiari, gli adempimenti definiti, come quello della redazione del POS, con l’analisi dei Rischi, relativa alla propria organizzazione aziendale, in tal modo il CSE si può rapportare con il Datore di Lavoro e/o con il dirigente
incaricato e nominato formalmente responsabile della gestione della sicurezza in cantiere della ditta specialistica in subappalto.
Detto ciò si ritene utile sottolineare la presenza di altre concause molto importanti che incidono negativamente sulla sicurezza sul lavoro. Una di queste, forse la più dannosa per la prevenzione degli infortuni lavorativi e il LAVORO A DISTACCO.
Il distacco di lavoratori nei cantieri temporanei e mobili si è trasformato in uno strumento per aggirare le norme sul subappalto.
Se il distacco, nei cantieri temporanei e mobili, viene utilizzato male si trasforma in un aumento della soglia di Rischio, con gravissime ricadute sulla sicurezza delle maestranze nei cantieri temporanei e mobili.
CRITICITA’ DEL LAVORO A DISTACCO
Durante il periodo di distacco il lavoratore adempie all’obbligazione di prestare la propria opera nei confronti dell’impresa distaccataria, conservando il rapporto contrattuale con l’impresa distaccante. Al termine del periodo di distacco, il lavoratore rientra presso l’impresa distaccante.
Il contenuto della norma consente l’utilizzo di lavoratori distaccati, con la sola motivazione dell’interesse da parte del distaccante e il vincolo temporale, senza ulteriori specifiche.
In questa sede ci interessa analizzare il problema, verificando se le critiche al distacco, nei cantieri temporanei e mobili, si basano su premesse “ideologiche” e strumentali o se vi sono criticità oggettive.
In generale ove il distacco sia utilizzato come strumento per sostenere l’azienda a mantenere il rapporto con i propri dipendenti, in una fase di difficoltà e/o quando intenda qualificare le proprie maestranze, non si può che considerare tale situazione positiva.
Il distacco purtroppo nei cantieri però si presenta in modo diverso, nella maggioranza dei casi si riscontrano le seguenti criticità:
1. cantieri in cui vi sono solo maestranze in distacco – senza la presenza di nessun addetto della Ditta affidataria e/o esecutrice (distaccatario) che ha preso in consegna i lavoratori dal distaccante – che operano con proprie attrezzature e propri macchinari.
2. Squadre di distaccati che eseguono intere fasi lavorative ad esempio carpenterie, murature ecc., con proprie attrezzature e macchinari – all’interno di cantieri in cui la Ditta (distaccatario) che ha preso in carico i lavoratori dal distaccante, esegue altre
lavorazioni con proprie maestranze e/o con altri gruppi di distaccati, impegnati in altre lavorazioni.
Nelle due situazioni descritte, si potrebbe confermare la presenza di una delle condizioni, l’eventuale interesse del distaccante a mantenere il rapporto con le proprie maestranze, anche se emergono altre criticità da analizzare.
Anche se la norma non prevede una specifica motivazione, si deve precisare che nelle due situazioni descritte non vi è nemmeno nessun percorso di qualificazione professionale, trattandosi di interventi di una squadra con proprie attrezzature senza scambi tecnici
operativi con la struttura aziendale della ditta che prende in carico i lavoratori.
Criticità
Praticamente nel cantiere operano organizzazioni aziendali autonome, con squadre dirette da propri preposti e dotati di propri macchinari – in pratica a fronte della formale presenza di una Ditta affidataria e/o esecutrice a livello operativo se ne registrano diverse, con una propria ed autonoma organizzazione.
Prima di tornare sul tema, inquadriamo meglio l’argomento, nei cantieri temporanei e mobili, in genere si applica il Titolo IV capo I del D. Lgs. 81/08, in pratica il Vecchio D.Lgs 494/96.
Una delle motivazioni che fa scattare l’obbligo di nominare il CSP e il CSE (Coordinatore Sicurezza Progettazione (CSP) e Coordinatore Sicurezza fase Esecuzione (CSE):è proprio la presenza di più imprese, anche non contemporaneamente.
La presenza di più imprese viene ritenuta una criticità, che comporta una attività di coordinamento del CSE.
Fra le criticità su cui deve impegnarsi il CSE vi è l’interferenza, intesa come presenza di diverse organizzazioni aziendali, con una propria storia e una propria organizzazione, che entrano in contatto e si devono coordinare, con il fine di realizzare una adeguata
cooperazione.
Oltre l’interferenza spazio temporale fra lavorazioni che potenzialmente sono incompatibili, vi è proprio quella fra organizzazioni aziendali diverse.
POS (PIANO OPERATIVO SICUREZZA)
Ogni ditta esecutrice deve redigere il proprio POS – ma se il documento viene redatto dal Soggetto X che successivamente realizza il lavoro con un’altra organizzazione aziendale (quella del Distaccante), sotto forma di distacco, con propri preposti e propri macchinari, quel POS non sarà più sufficiente, anzi spesso potrebbe descrivere modalità operative che non sono utilizzate dalle squadre che eseguono i lavori e ciò contravviene a quelle disposizioni normative che vedono nell’organizzazione del lavoro l’attuazione delle procedure atte a prevenire il rischio di infortuni lavorativi.
CSE
Il CSE si trova a gestire un cantiere con interlocutori “volatili” – si confronta con una Ditta che non è materialmente presente in cantiere, vedi esempio, che contempla un cantiere con la presenza di soli distaccati, con proprie attrezzature – con RSPP e Datori di Lavoro (Distaccatario) che non hanno formato e informato le maestranze rispetto ai Rischi specifici e non hanno organizzato il lavoro del cantiere – in molti casi non partecipano a nessuna riunione di coordinamento, nemmeno a quella preliminare.
Seria criticità
Per garantire uno standard minimo di sicurezza, vi deve essere una corrispondenza fra chi esegue materialmente i lavori e l’organizzazione e la qualificazione della Ditta affidataria e/o esecutrice.
Se in cantiere opera solo una squadra di distaccati, con proprie attrezzature, spesso in netta difformità dalle indicazioni contenute nel POS e dallo standard minimo di sicurezza – in termini di DPI, attrezzature e professionalità – come si può gestire il cantiere?.
Il CSE che deve formalmente parlare con i Responsabili di una Ditta che non è materialmente presente in cantiere, come può gestire il coordinamento ed adempiere ai suoi obblighi?.
Il CSE in pratica dovrebbe rapportarsi con i responsabili della Ditta Distaccante che ha distaccato i lavoratori presso la Società Distaccataria – perché è quella che sceglie i DPI, le attrezzature e le modalità esecutive del lavoro, anche se non figura come soggetto
esecutore e non può essere convocata alle riunioni di coordinamento e/o essere oggetto di prescrizioni dal CSE.
Proposte per una effettiva sicurezza nei cantieri:
Le criticità enunciate portano ad una riflessione: a nostro avviso il Distacco dovrebbe essere eliminato in quanto contrario alla impostazione ideologica contenuta nel D.Lgs 81/08 in quanto un intero cantiere non deve poter essere costituito da soli lavoratori in
distacco con propri preposti, proprie attrezzature e propri DPI, cosa che a volte si verifica ed grave pregiudizio per la sicurezza sul lavoro, oppure, qualora questo non sia eliminabile, dovrebbe essere normato assicurando che:
– nel POS l’Impresa Distaccataria deve analizzare le modalità di integrazione dei lavoratori distaccati nella sua organizzazione aziendale e garantirsi che abbiano idoneità alla mansione e adeguato addestramento. I DPI devono essere forniti dalla Ditta che prende in carico i lavoratori distaccati, non è ammissibile e praticabile che i distaccati lavorino con propri DPI, soprattutto quando si tratta di DPI di III categoria.
La programmazione dei DPI da utilizzare è a carico del datore di Lavoro, che prende in forza i distaccati, se necessario deve integrare la formazione ed effettuare l’addestramento.
– i lavoratori siano inseriti all’interno di una organizzazione aziendale, con propri preposti e macchinari e predisporre procedure di lavoro adeguate, inerenti le lavorazioni e il contesto specifico.
A garanzia che tutto questo avvenga realmente e non solo sulla carta, devono essere previste modalità di controllo sulla reale attuazione del sistema, comprese la previsione di sanzioni per le violazioni delle norme sopra suggerite – anche nel Titolo IV del D. Lgs. 81/08.
Dott. P. STERNINI
Tecnico della Prevenzione