La normativa sulla sicurezza sul lavoro è cambiata con l’introduzione del Testo Unico del 2008, che ha reso le aziende maggiormente responsabili. Tuttavia, i dati su infortuni e morti bianche sollevano dubbi sull’efficacia delle norme. Viene analizzato il ruolo del preposto e le difficoltà pratiche nell’applicazione delle misure di sicurezza aziendali.
La sicurezza nei luoghi di lavoro
Di Stermini Pantaleo
L’articolo analizza in modo dettagliato la normativa sulla sicurezza sul lavoro, evidenziando l’introduzione di cambiamenti volti a rendere le aziende responsabili della sicurezza dei lavoratori. Tuttavia, i dati sugli infortuni e le morti bianche sollevano preoccupazioni sull’efficacia delle norme. Con esso si confronta la legislazione attuale con quella precedente. Si evidenzia una maggiore complessità normativa e una distribuzione delle responsabilità più articolata. Con l’istituzione del ruolo del “preposto”emergono anche problemi pratici nell’attuazione delle norme. Si sottolinea l’importanza dei Tecnici della Prevenzione e si richiede un intervento da parte degli organi istituzionali e sindacali per affrontare le sfide nel settore, mantenendo e valorizzando le competenze professionali acquisite.
LA NORMATIVA VIGENTE E QUELLA PREGRESSA
D.LGS 81/08- L’attuale codice sulla salute e sicurezza sul lavoro, che nel tempo è stato anche oggetto di numerose integrazioni, ha determinato un cambiamento epocale dal punto di vista ideologico. A distanza di anni dall’applicazione del Testo Unico c’è da chiedersi dunque se questo complesso sistema prevenzionistico abbia effettivamente sortito gli effetti voluti dal Legislatore, andando ad influire positivamente sulle condizioni di lavoro in sicurezza del nostro Paese. Leggendo i numeri degli infortuni e delle morti bianche presenti ad oggi il bilancio è alquanto preoccupante, dunque ci si deve domandare se è il Testo Unico che non ha funzionato, o se le norme ivi contenute non sono state efficacemente recepite dai datori di lavoro e di conseguenza, dai lavoratori. La novità del testo unico è stata forse il tentativo di responsabilizzare l’asse aziendale, delineando quelli che dovrebbero essere le responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro, dal Datore di lavoro, vero destinatario degli obblighi, insieme a tutti gli organi delegati da questo, con un complesso sistema di prevenzione e protezione interno all’azienda, formato da più figure che fungano da raccordo tra le funzioni dirigenziali e i singoli lavoratori, che dovrebbero essere i veri fruitori di tutto il sistema prevenzionistico. Ma purtroppo assistiamo invece a una progressiva e pericolosa inversione di tendenza nelle attribuzioni di responsabilità in quanto negli ultimi provvedimenti legislativi sono state invece attribuite maggiori responsabilità alla figura del preposto, ma di questo ne parleremo più approfonditamente in seguito **
La legislazione in materia di salute e sicurezza dei primi anni ‘50/’60 era principalmente connotata come una normativa di carattere tecnico indirizzata a determinati soggetti per l’utilizzo di strumenti di sicurezza. In questo senso la normativa conteneva delle indicazioni affinché specifici strumenti o attrezzature venissero utilizzati secondo i principi della buona tecnica e sopratutto in “sicurezza” . In tal senso l’impianto normativo si rivolgeva a soggetti per impartire principalmente le regole tecniche in ordine allo svolgimento di particolari attività o lavorazioni. Dal 1955/56 erano in vigore il d.p.r. 547/55, un vero e proprio testo unico in materia antinfortunistica; il d.p.r. 303/56 testo unico in materia di Igiene del Lavoro; il d.p.r. 164, testo veramente analitico in materia di cantieri mobili e temporanei ed un’altra decina di d.p.r. che nel frattempo avevano visto la luce dalla metà degli anni 50 destinati a coprire le varie aree di rischi conosciuti.
L’Italia era il paese europeo con la legislazione si, più longeva in materia di sicurezza sul lavoro, ma sicuramente più efficace. Questi testi sono rimasti in vigore, salvo trascurabili modifiche, fino al maggio 2008 quando il legislatore li ha formalmente abrogati, non dopo aver relegato nelle appendici del T.U. alcune norme tecniche e di comportamento che vi erano contenute. Erano norme tecniche certe nel fissare le misure oggettive di tutela della salute poiché tecnicamente chiare, strumenti validissimi nel fornire le misure di prevenzione e tutela contro gli infortuni sul lavoro la norma del vecchio sistema facilitava i compiti sia del funzionario che del destinatario dei provvedimenti poiché indicava anche come adempiere al ripristino delle condizioni di sicurezza. L’abrogazione di queste norme secondo la nostra esperienza è stato un gravissimo errore.
** Il ruolo del preposto – Con l’avvento del D.Lgs.81/08 è stata istituita la figura del “PREPOSTO”.
Tale ruolo sopratutto nei cantieri edili viene assegnato generalmente ad un lavoratore. Di solito l’azienda individua nel PREPOSTO, il lavoratore che risulta più adatto a tale mansione considerandone l’esperienza l’intraprendenza ed anche l’anzianità di servizio. Oltre al compito di preposto lo stesso lavoratore deve compiere congiuntamente le attività lavorative che gli vengono assegnate per le lavorazioni di cantiere. Risulta quindi evidente che in conseguenza a tale situazione, il medesimo operaio/preposto non è più in grado di “sovrintendere l’attività lavorativa e garantire l’attuazione delle direttive ricevute controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori”, (così come cita l’articolo di legge). Tale situazione espone pertanto ingiustamente e indebitamente il lavoratore/preposto all’assunzione di gravose responsabilità, poiché la responsabilità in vigilando non è derogabile. Tale situazione deve essere assolutamente posta all’attenzione degli organi politici preposti al fine di deputare tali responsabilità a chi di dovere. A nostro avviso, il ruolo di preposto deve essere ricoperto da una persona qualificata con specifiche competenze in materia e che riveste all’interno dell’organigramma aziendale un ruolo dirigenziale.
D’altro canto, se si ritiene che la prevenzione primaria sia fondamentale come forma di autocontrollo nel vigilare direttamente affinché in cantiere siano costantemente rispettate le misure e i comportamenti atti a evitare rischi di incidenti, questa modalità a nostro avviso deve essere parte integrante di un sistema di gestione della sicurezza che fa capo al datore di lavoro il quale lo attua e demanda su specifico incarico una o più figure dirigenziali presenti nell’organigramma aziendale dell’impresa.
Il metodo di autocontrollo che il legislatore suggerisce e che noi T.d.P. abbiamo negli anni sperimentato e approviamo, è valido come impostazione ideologica ma che però deve essere corretto nell’attribuzione dei compiti di responsabilità la quale non può assolutamente ricadere su di un lavoratore qualsiasi. Quindi occorre ricordare che spetta sempre al Datore di lavoro la responsabilità d’impresa sopratutto in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e che spetta allo stesso organizzarsi affinché in prima persona o attraverso specifiche nomine dirigenziali garantisca la sicurezza sul lavoro ai propri dipendenti. Inoltre per le stesse criticità sopra evidenziate, il dirigente, nominato quale preposto, deve essere posto nelle condizioni di poter vigilare costantemente e poter prendere provvedimenti diretti atti a evitare pregiudizio alla salute dei lavoratori, spesso per questioni economiche si incarica un responsabile aziendale a seguire più cantieri contemporaneamente per cui lo stesso se non presenzia regolarmente le lavorazioni non può essere in grado di eseguire i compiti di vigilanza assegnati. Questo punto essenziale per il Sistema gestione della Sicurezza previsto anche nell’art. 30 del D.lgs 81/08 deve essere adottato ed efficacemente attuato ( come cita il comma 1 e il punto f ) senza che vi siano impedimenti economici che rechino interessi o vantaggi dell’azienda a scapito dei lavoratori ivi compresi dirigenti e preposti.
Il ruolo del Coordinatore alla sicurezza in fare di progettazione e esecuzione.
Ormai sono ben note a tutti il ruolo e le competenze delle figure suddette, ma sempre in considerazione dell’esperienza maturata in questi anni è necessario fare alcune considerazioni. Innanzitutto sappiamo che tali professionisti sono nominati e pagati dal committente dell’opera e che per tale motivo esiste di fatto un conflitto di interessi. Spesso abbiamo appurato che dinanzi a situazioni di pericolo, ove necessitava segnalare la situazione di pericolo all’ente di controllo e/o sospendere l’attività del cantiere, il coordinatore evitava di assumere tali decisioni onde non provocare situazioni economiche svantaggiose per il committente stesso. Pertanto anche questa grave anomalia deve essere immediatamente rivista e legislativamente modificata nell’apparato legislativo proponendo altre soluzioni.
La formazione e l’addestramento
Anche la formazione delle maestranze viene considerata frequentemente un costo aziendale. Infatti per ragioni puramente economiche e per non limitare l’attività produttiva spesso e volentieri le lezioni formative vengono effettuate a margine dell’orario di lavoro o in giorni prefestivi, e ciò determina un calo di attenzione dei lavoratori che frequentando le lezioni obbligatoriamente le subiscono senza le necessarie motivazioni professionali. Il tutto si traduce in un mero adempimento burocratico che spesso attraverso la compiacenza di enti abilitati remunerati dagli stessi imprenditori, garantiscono l’ottenimento degli attestati formativi senza che vi siano le dovute garanzie di apprendimento. La formazione quale elemento importante per lo sviluppo di un sistema che responsabilizzi anche le maestranze deve essere garantito attraverso la gestione da parte di enti e/o strutture certificate e non da privati i quali non abbiano interessi economici diretti. La nostra esperienza diretta esercitata in questi anni ci induce a esprimere giudizi negativi sulla reale veridicità dell’apprendimento acquisito dalle maestranze e regolarmente certificato, con test di apprendimento. Questa situazione si evince sopratutto con le maestranze di etnia straniera, dove risulta indispensabile la presenza di mediatori culturali.
I Tecnici della Prevenzione e metodologia lavorativa
Aspetto di assoluta importanza è rappresentato dal necessario e doveroso riconoscimento delle responsabilità professionali legate alle attività compiute esclusivamente dai tecnici P.I.S.L.L. gli unici ad avere nomina Prefettizia, quali esclusivi destinatari delle competenze di cui al D.Lgs 758/94. E’ stato disciplinato dall’art. 15 del D.Lgs. n. 124/2004 l’istituto della “prescrizione obbligatoria” così come in precedenza introdotto nell’ordinamento dagli artt. 20 e seguenti del D.Lgs. n. 758/1994. La “prescrizione” è un provvedimento emesso dal T.D.P nell’esercizio delle funzioni di Polizia giudiziaria, conseguente all’accertamento di violazioni che costituiscono reato di tipo contravvenzionale, punito con la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda o con la sola pena dell’ammenda. Si tratta di un provvedimento scritto con il quale il solo funzionario accertatore, nelle funzioni di polizia giudiziaria ( si sottolinea di competenza esclusiva dei T.d.P. dei Servizi P.I.S.L.L.) (di cui all’art. 55 c.p.p.), impartisce le direttive per rimuovere o modificare le situazioni irregolari riscontrate durante i sopralluoghi ispettivi. Solo il personale ispettivo P.I.S.L.L., è dotato di uno specifico potere che consente all’autore del reato di ripristinare le condizioni di legalità del rapporto di lavoro e, conseguentemente, di estinguere la contravvenzione sussistente e accertata in via amministrativa comunicando al P.M. l’avvenuta ottemperanza delle prescrizioni impartite.
Per effetto della disposizione contenuta nell’art. 23 del D.Lgs. n. 758/1994 il procedimento penale per l’accertamento e la punizione della contravvenzione rilevata, è sospeso dal momento dell’iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all’art. 335 del Codice di procedura penale e fino al momento in cui il Pubblico Ministero riceve comunicazione, da parte dell’organo di vigilanza (solo gli UFF. P.G. P.I.S.L.L.), circa l’adempimento o meno della prescrizione. L’uff. di P.G. in ambito P.I.S.L.L nel caso di reati che rientrano negli artt. 589 o 590 del C.P.P. Omicidio colposo o Lesioni personali colpose, collaborano alle indagini provvedendo direttamente ad acquisire tutte le informazioni necessarie alla formulazione dei capi di imputazione sin a sostituire (la dove richiesto dall’A.G.), il P.M. nelle funzioni di interrogatorio di garanzia. Dall’Azione Penale l’INAIL, attraverso le indagini degli operatori si avvale delle rivalse economiche che quasi sempre si risolvono positivamente per l’Ente suddetto che grazie a tali attività di Polizia Giudiziaria dei servizi P.I.S.L.L. recupera ingenti somme di danaro.
Le Procure della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, Pisa, Pistoia e Prato in un documento stilato alcuni anni fa hanno evidenziato il ruolo e le responsabilità degli Uff. di G. delle ASL definendo i Tecnici della Prevenzione (T.d.P.) come “P.G. specializzata”. All’interno del documento si capisce quale sia la peculiarità dei compiti previsti per legge,ovvero:
- a) l’individuazione delle figure responsabili dei reati colposi, in tal caso la responsabilità di individuare il nesso causale determinante l’evento in associazione al Reato di Omicidio Colposo (Art. 589 CPP) in caso di morte o di Lesioni personali aggravate (Art. 590 CPP);
- b) l’attivazione delle procedure di garanzia; nell’espletamento dell’attività probatoria;
- c) l’attività degli accertamenti dei fatti attraverso sommarie informazioni di testimoni e dei rilievi tecnici e fotografici effettuati sul luogo dell’evento infortunistico;
- d) Le attività di sequestro ai fini “probatori” e/o “preventivi” ( in tal caso l’atto di sequestro deciso in prima istanza dalla PG deve essere convalidato dall’A.G. entro le 48 ore dalla richiesta stessa del funzionario che si assume la responsabilità dell’atto rischiando in prima persona anche eventuali risarcimenti)
- e) Le attività prescrittive e delle relative Notizie di Reato, di cui si è ampiamente parlato nel paragrafo C)
Si fa notare inoltre che, nelle ultime disposizioni di Legge sono state inasprite le norme di sicurezza sul lavoro con provvedimenti di sospensione delle attività lavorative che aumentano ancor maggiormente le responsabilità dei Tecnici della Prevenzione. Il disconoscimento delle particolari e delicate procedure giuridiche che differenziano le attività dei Servizi PISLL dagli altri settori del Dipartimento della Prevenzione e le conseguenti implicazioni derivanti dalle responsabilità che sono di carattere individuale, negli ultimi anni hanno provocato molte richieste di trasferimento dagli operatori PISLL nelle altre U.O. del Dipartimento. A fronte delle domande di trasferimento solo alcune di queste sono state accettate in via del tutto eccezionale, ma molte sono state respinte per non dare luogo a uno svuotamento dai Servizi PISLL di personale altamente qualificato, il quale inoltre, per essere nuovamente istruito e riqualificato necessiterebbe di molto tempo di affiancamento e formazione al fine di rendere i neo assunti idonei e autonomi a svolgere tali delicate mansioni.
A tale complicazione si sono aggiunti altri fattori che hanno inciso sulla operatività dei Servizi :
- primo aspetto importante che occorre valutare è la metodologia di lavoro che oggi si tende a privilegiare, non solo nella nostra Regione ma nel territorio Nazionale e che verte essenzialmente nel raggiungimento di obiettivi numerici. Tale situazione determina conseguentemente una riduzione dei tempi necessari a valutare vari aspetti di approfondimento tipici del settore che vanno a incidere sia su aspetti giuridici che tecnici
- Le vicende legate al Virus COVID e i problemi economici e organizzativi del Servizio Sanitario Nazionale, hanno inciso negativamente anche sui Servizi di Prevenzione i quali sono stati progressivamente trascurati dalle istituzioni politiche sia Regionali che Nazionali. Tale fatto con un susseguirsi di eventi infortunistici che secondo la nostra esperienza si sono verificati sopratutto per le carenze normative sopra evidenziane, hanno comportato un progressivo coinvolgimento del Ministero del Lavoro che ha colto l’opportunità visto il vuoto politico suddetto di riprendersi le vecchie competenze ispettive sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
Non vogliamo entrare nel merito delle scelte politiche, non spetta a noi, ma quali esperti in materia di prevenzione e sicurezza chi più di noi che operiamo da anni sul campo può conoscere meglio il problema? Cerchiamo di dare un contributo affinché si faccia una riflessione seria sull’annoso problema che non è organizzativo ma bensì strutturale e giuridico.
Poniamo l’attenzione a tutti gli organi istituzionali, sindacali, politici e alla direzione dell’ Ordine Professionale dei Tecnici della Prevenzione e invitiamo tutti a riflettere sul futuro dei Servizi di Prevenzione Igiene e Sicurezza sul Lavoro, ricordatevi che per acquisire esperienza competenze e professionalità occorrono anni di lavoro e affossare la Riforma sanitaria e le competenze di personale altamente qualificato sarebbe un errore molto grave per la collettività ma sopratutto per i lavoratori.
Dott. P. STERNINI
Tecnico della Prevenzione
Segretario Provinciale di Categoria Sanità – FP Firenze