Il diritto del lavoratore che assiste un familiare disabile ad essere trasferito nella sede più vicina al domicilio del congiunto non è assoluto, ma va garantito ove possibile, bilanciandolo con le esigenze del datore in conflitto.
A stabilirlo è la Cassazione che con ordinanza 21627 del 2023 afferma che il lavoratore che assiste un familiare disabile ha diritto ad essere trasferito nella sede più vicina al domicilio del congiunto anche nell’ipotesi in cui la struttura di provenienza abbia una scopertura minima, per cui lo spostamento di una sola unità non provochi danno all’azienda.
Per la sentenza, tuttavia, il trasferimento è possibile anche se la sede di provenienza risulta scoperta quando, guardando all’entità degli organici di entrambe le strutture, lo spostamento di un solo dipendente non danneggia l’organizzazione dell’impresa.
Condividi questo articolo