Segnaliamo la sentenza n. 3422 del 22 febbraio 2016 della Corte di Cassazione cha afferma un principio fondamentale: anche qualora il contratto collettivo stabilisca un nuovo sistema di classificazione delle mansioni dal quale emerge l’accorpamento in un’unica qualifica di profili professionali previamente inseriti in ambiti contrattuali diversi, le mansioni riconducibili alla nuova area contrattuale non sono esigibili tout court ma è necessario accertare la corrispondenza, sotto il profilo sia soggettivo che oggettivo, delle nuove mansioni a quelle precedentemente svolte.
Tratto da Fonte: Lavoro: sull’assegnazione di nuove mansioni serve il controllo sostanziale
(www.StudioCataldi.it)
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