Due le modifiche apportate alla disciplina sul lavoro accessorio (dlgs. N. 81/2015):
la prima tesa a garantire la piena tracciabilità dei voucher, la seconda ad escludere il settore agricolo dai limiti imposti ai committenti imprenditori sulle prestazioni per compensi non superiori ai 2.000 euro.
Nello specifico, la prima novità prevede che i datori di lavoro (non agricoli o professionisti) che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio, sono tenuti almeno 1 ora prima dell’inizio delle stesse a comunicare “alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, mediante SMS o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione”.
Per gli imprenditori agricoli invece il termine è di 7 giorni.
Per le violazioni degli obblighi di comunicazione è prevista la sanzione amministrativa da 400 a 2.400 euro per ogni lavoratore per cui sia stata perpetrata l’omissione.
Quanto alla seconda novità, questa esclude gli imprenditori agricoli dai limiti imposti agli altri datori di lavoro, di avvalersi di prestazioni di lavoro accessorio per compensi non superiori a 2.000 euro per ciascun committente.
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