Il diritto al bonus è riconosciuto agli sposi che abbiano un contratto di lavoro da almeno una settimana e intendano contrarre matrimonio civile o concordatario (mentre restano esclusi coloro che contraggono matrimonio solo religioso).
Più in particolare esso spetta agli operai, agli apprendisti, ai lavoratori a domicilio e ai marittimi di bassa forza che dipendono da aziende industriali, artigiane o cooperative.
Ne hanno diritto anche i lavoratori non in servizio per le più svariate cause, ad esempio per malattia.
Infine il bonus spetta ai disoccupati che, però, per almeno 15 dei 90 giorni precedenti le nozze abbiano prestato servizio presso una delle predette aziende.
È escluso il cumulo del bonus con l’indennità di maternità, l’indennità di malattia e con la cassa integrazione ordinaria o straordinaria.
Esso può invece essere cumulato con l’indennità Inail, pur se solo in misura pari alla differenza tra indennità e retribuzione.
Il bonus matrimonio concesso dall’Inps, concretamente, è di misura variabile a seconda della categoria di appartenenza del richiedente.
In particolare gli operai e gli apprendisti hanno diritto a 7 giorni di retribuzione, mentre i lavoratori a domicilio a 7 giornate di guadagno medio giornaliero. I marittimi hanno diritto a 8 giornate di salario medio giornaliero e i part-timers verticali a un importo calcolato tenendo conto dei giorni di lavoro previsti in contratto.
In ogni caso tutte tali somme sono ridotte del 5,54% e il pagamento è fatto dal datore di lavoro o direttamente dall’Inps per i disoccupati.
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